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<?php $string = ' <document xmlns="http://memberwebs.com/ns/rtfx/"><info><title>SOMMARIO</title><author>t.falcone</author><operator>t.falcone</operator></info><stylesheet><style name="Normal"/><style name="heading 1"/><style name="Default Paragraph Font"/><style name="Titolo 1 Carattere"/><style name="footnote reference"/><style name="R_sigla"/><style name="R_voce"/><style name="R_area"/><style name="R_abs"/><style name="R_test"/><style name="footnote text"/><style name="Testo nota a piè di pagina Carattere"/><style name="OCCH"/><style name="TESTOCOMM"/><style name="TITART"/><style name="AUTORE"/><style name="MASSIMA"/><style name="TIT"/><style name="ARGOMENTI"/><style name="ARGOMENTI Carattere Carattere"/><style name="RIF"/><style name="ESTREMO"/><style name="SN"/><style name="TN"/><style name="R_LOG"/><style name="R_RIV"/><style name="nome"/><style name="cognome"/><style name="collegio"/><style name="parti"/><style name="TESTOE"/><style name="IMMAGINE"/><style name="curatore"/><style name="autore"/><style name="nota"/><style name="ESTREMI"/><style name="page number"/><style name="RIF-N"/><style name="TESTO"/><style name="endnote text"/><style name="Testo nota di chiusura Carattere"/><style name="endnote reference"/><style name="OCCH1"/><style name="SOTTOTIT"/><style name="header"/><style name="Intestazione Carattere"/><style name="footer"/><style name="Piè di pagina Carattere"/></stylesheet><para>Le Società 2/2014<tab/></para><para style="R_RIV">SOCI</para><para style="R_LOG">OSSERVATORIO</para><para style="R_sigla">MER</para><para style="R_voce"/><para style="R_area"/><para style="R_abs"/><para style="R_test">Diritto commerciale e societario - Giurisprudenza</para><para style="TIT">Osservatorio di giurisprudenza<line/>di merito</para><para style="AUTORE"><span style="curatore">a cura di</span><span style="nome"> Alessandra </span><span style="cognome">Stabilini</span><span style="footnote reference"><super>*</super></span></para><para style="OCCH">Società per azioni</para><para style="TITART">Cancellazione della società dal registro delle imprese</para><para style="ESTREMO">@ Tribunale di Bari 14 novembre 2013 - G.U. Dott. F. Agnino - V.D. c. A.G. e Smea S.r.l. in liquidazione</para><para style="ARGOMENTI"><i>Società - Società di capitali - Società per azioni - Cancellazione - Estinzione - Registro delle imprese - Liquidazione - Bilancio finale di liquidazione - Responsabilità - Liquidatore - Soci - Sopravvenienze passive - Colpa - Dolo - Onere della prova</i></para><para style="RIF"><i>(Cod. civ. artt. 2191, 2495, 2697)</i></para><para style="MASSIMA"><b>La cancellazione produce l’effetto della estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti.</b></para><para style="ARGOMENTI"><i>Società - Società di capitali - Società per azioni - Cancellazione - Estinzione - Registro delle imprese - Liquidazione - Bilancio finale di liquidazione - Responsabilità - Liquidatore - Soci - Sopravvenienze passive - Colpa - Dolo - Onere della prova</i></para><para style="RIF"><i>(Cod. civ. artt. 2191, 2495, 2697).</i></para><para style="MASSIMA"><b>La responsabilità del liquidatore <i>ex </i>art. 2495, comma 2, c.c. presuppone la riconducibilità del mancato pagamento del creditore alla colpa o al dolo del liquidatore. Pertanto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., è onere del creditore che agisce in responsabilità contro il liquidatore provare che nel bilancio finale di liquidazione era presente una massa attiva sufficiente a soddisfare il suo credito che è stata indebitamente ripartita tra i soci, ovvero che l’incapienza del patrimonio sociale, rappresentato nel bilancio finale, è dovuta alla condotta dolosa o colposa del liquidatore.</b></para><para style="TESTOCOMM">V.D. conveniva in giudizio A.G., liquidatore della Smea S.r.l. e quest’ultima per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un’asserita indebita azione cautelare posta in essere nei suoi confronti dalla Smea S.r.l. In particolare, l’attore deduceva che la Smea S.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese e, pertanto, il liquidatore A.G. doveva considerarsi responsabile per essere venuto meno agli obblighi di legge e, segnatamente, per non aver accertato le effettive attività e passività sociali.</para><para style="TESTOCOMM">Il giudice - premessa un’articolata ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in merito agli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese - e considerato che nel caso di specie la Smea S.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2004, dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario ad opera del D.lgs. n. 6/2003, dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti della Smea S.r.l. Quest’ultima, infatti, dopo la cancellazione deve considerarsi come un “<i>soggetto non più esistente</i>” e, conseguentemente, non è possibile emettere una pronuncia di condanna nei suoi confronti. La cancellazione, infatti, produce l’effetto della estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti. </para><para style="TESTOCOMM">Quanto alla responsabilità del liquidatore, il Tribunale osserva che questa presuppone la riconducibilità del mancato pagamento del creditore alla colpa o al dolo del liquidatore. In sostanza, il creditore che agisce in responsabilità contro il liquidatore deve provare che nel bilancio finale di liquidazione era presente una massa attiva sufficiente a soddisfare il suo credito che è stata indebitamente ripartita tra i soci, ovvero che l’incapienza del patrimonio sociale, rappresentato nel bilancio finale, è dovuta alla condotta dolosa o colposa del liquidatore. Ne deriva che il creditore insoddisfatto può agire contro il liquidatore solo a condizione che il mancato pagamento del credito vantato sia dipeso da colpa del liquidatore e non già da una oggettiva e mera impossibilità di estinguere il debito della società per incapienza del patrimonio sociale. I creditori, pertanto, possono ottenere una condanna del liquidatore nei limiti del patrimonio sociale che sarebbe dovuto servire a soddisfare le loro ragioni e che invece è stato destinato ad altri scopi. </para><para style="TESTOCOMM">In proposito il Tribunale osserva altresì che, in ossequio all’art. 2697 c.c., è onere del creditore di provare la colpa del liquidatore, come causa di inadempimento.</para><para style="TESTOCOMM">Nel caso di specie, considerato che parte attrice non ha assolto a tale onere probatorio, il Tribunale rigetta la domanda svolta nei confronti del liquidatore.</para><para style="TESTOCOMM"><b>Sul tema degli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, cfr., tra le tante, Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070, in <i>Fisco on line</i>, 2013; Cass. 4 luglio 2013, n. 16751, in <i>Il caso.it</i>; Cass. 21 giugno 2013, n. 15678, in questa<i> Rivista</i>, 2013, 8-9, 996; Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060, in <i>Foro it</i>., 2011, 5, 1, 1499; Cass. 3 aprile 2003, n. 5113, in questa<i> Rivista</i>, 2003, 7, 975; Trib. Vicenza 24 giugno 2013, in <i>Il caso.it</i>; Trib. Milano 25 gennaio 2012, in <i>Fisco on line</i>, 2012.</b></para><para style="TESTOCOMM"><b>Sulla responsabilità del liquidatore, cfr. anche Cass. 9 novembre 2012, n. 19453, in questa<i> Rivista</i>, 2013, 1, 81 e Trib. Novara 17 aprile 2013, in <i>NovaraIUS.it</i>, 2013.</b></para><para style="OCCH">Società Cooperative</para><para style="TITART">La previsione del voto segreto in una società cooperativa è incompatibile con la previsione statutaria del voto plurimo del socio sovventore</para><para style="ESTREMO">@ Tribunale di Milano 18 novembre 2013 - Pres. Dott. Consolandi - Istituto Stomatologico Italiano società cooperativa sociale ONLUS</para><para style="ARGOMENTI"><i>Società - Società Cooperativa - Delibera assembleare - Statuto - Modificazioni dello Statuto - Iscrizione - Soci sovventori - Voto plurimo - Voto segreto - Incompatibilità</i></para><para style="RIF"><i>(Cod. civ. artt. 2436, 2532)</i></para><para style="MASSIMA"><b>Fermo il dibattito sulla liceità del voto segreto con riguardo alle delibere di nomina degli organi sociali nelle società cooperative, la previsione del voto segreto per l’adozione delle delibere è incompatibile con la previsione statutaria che attribuisce voto plurimo ai soci sovventori.</b></para><para style="TESTOCOMM">La vicenda trae origine dal rifiuto, per insussistenza dei presupposti necessari, del notaio di iscrivere nel registro delle imprese una delibera con la quale la società ha previsto il voto segreto per la nomina, la revoca o la sostituzione delle cariche sociali. Ai sensi del disposto del comma 3, art. 2436, il Presidente del consiglio di amministrazione della società, a fronte del rifiuto del notaio, ha chiesto giudizialmente l’omologazione delle deliberazioni dell’assemblea. </para><para style="TESTOCOMM">I giudici, nel rigettare il ricorso, ritengono decisivo ed assorbente di ogni questione il fatto che lo statuto della Società cooperativa preveda il voto plurimo per i soci sovventori: i giudici rilevano, infatti, l’incompatibilità del voto segreto con la previsione del voto plurimo. </para><para style="TESTOCOMM">Fermo il fatto per cui appare ampiamente dibattuta la questione della liceità della previsione del voto segreto per l’adozione delle delibere che hanno per oggetto la nomina, la revoca o la sostituzione delle cariche sociali nelle società cooperativa, la previsione del voto plurimo si porrebbe in contrasto con l’esigenza di segretezza, oltre che in una situazione di pratica inattuabilità. </para><para style="TESTOCOMM">Infatti, da un lato la previsione, se attuata con distribuzione di una “scheda unica” rappresentante il numero dei voti spettanti, renderebbe evidente l’identità del socio votante, vanificando la previsione di segretezza; dall’altro lato, se attuata attraverso la distribuzione di tante schede quanti sono i voti spettanti al socio, renderebbe di fatto possibile il voto divergente, inammissibile nelle società cooperative per contrasto con il principio del voto capitario del socio di una società cooperativa. </para><para style="TESTOCOMM">Nelle società cooperative, infatti, assume rilievo la partecipazione della persona del socio, senza che abbia rilievo la quota di partecipazione effettiva, dal momento che il socio è titolare di una posizione soggettiva unitaria, come confermato anche dalla norma di cui all’art. 2532 che vieta il recesso parziale del socio dalla cooperativa.</para><para style="TESTOCOMM"><b>In senso conforme all’illegittimità del voto segreto in caso di voto plurimo: Trib. Ferrara 25 luglio 2002; Trib. Catania 18 gennaio 2001; App. Milano 11 agosto 2000.</b></para><para style="OCCH">Cessione partecipazioni</para><para style="TITART">Il divieto di patto commissorio nelle operazioni di cessione di quote sociali di S.r.l.</para><para style="ESTREMO">@ Tribunale di Milano 3 ottobre 2013 - Pres. Rel. Dott.ssa Riva Crugnola - G.M.P c. R.M.P. + 6.</para><para style="ARGOMENTI"><i>Società - Società a responsabilità limitata - Acquisto partecipazioni - Prezzo irrisorio - Garanzia - Divieto patto commissorio - Nullità del contratto</i></para><para style="RIF"><i>(Cod. civ. artt. 1418, 2744)</i></para><para style="MASSIMA"><b>Nel caso in cui un socio ceda agli altri soci le proprie partecipazioni nella società, sono elementi da cui è dato desumere la violazione del divieto di patto commissorio (i) la sussistenza di un debito del cedente nei confronti della società, (ii) l’assenza di pagamento, da parte dei soci cessionari, di alcun corrispettivo, (iii) la facoltà per il cedente di riacquistare gratuitamente le partecipazioni dopo che venga saldato il debito nei confronti della società e (iv) la qualità dei cessionari che, essendo soci della società creditrice, hanno un interesse diretto al rimborso del debito del cedente nei confronti della società.</b></para><para style="ARGOMENTI"><i>Società - Società a responsabilità limitata - Acquisto partecipazioni - Prezzo irrisorio - Garanzia - Divieto patto commissorio - Nullità del contratto</i></para><para style="RIF"><i>(Cod. civ. artt. 1418, 2744)</i></para><para style="MASSIMA"><b>Il patto commissorio è ravvisabile anche rispetto a negozi tra loro collegati. La violazione del patto commissorio mediante stipulazione di negozi collegati prescinde dall’identità dei soggetti che li hanno stipulati, essendo sufficiente che da detti negozi scaturisca un assetto di interessi complessivo tale da far ritenere che il meccanismo negoziale attraverso il quale deve compiersi il trasferimento di un bene del debitore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia.</b></para><para style="ARGOMENTI"><i>Società - Società a responsabilità limitata - Acquisto partecipazioni - Prezzo irrisorio - Garanzia - Divieto patto commissorio - Nullità del contratto</i></para><para style="RIF"><i>(Cod. civ. artt. 1418, 2744)</i></para><para style="MASSIMA"><b>La nullità derivante dalla violazione dell’art. 2744 c.c. è rilevabile d’ufficio anche nell’ambito di un giudizio in cui sia stata chiesta, dalle parti, la sola pronuncia di annullamento del contratto.</b></para><para style="TESTOCOMM">G.M.P. ha convenuto in giudizio i fratelli G.P., A.P. e R.P. chiedendo:</para><para style="TESTOCOMM">- l’annullamento per errore di un negozio stipulato fra le parti avente ad oggetto la cessione, al valore nominale, della totalità delle quote sociali di Horion S.r.l. di proprietà dell’attore, e ciò in quanto tale cessione sarebbe stata sottoscritta a seguito di illecite pressioni dei tre fratelli affinché egli provvedesse alla restituzione dell’importo di un milione trecentomila euro indebitamente prelevato dalle casse sociali di Horion S.r.l.;</para><para style="TESTOCOMM">- in subordine, l’accertamento del valore della quota ceduta come pari ad Euro 1.050.000.</para><para style="TESTOCOMM">Si sono costituiti in giudizio i convenuti, unitamente all’interveniente Horion S.r.l., (i) illustrando la condotta illecita dell’attore, consistita nell’aver prelevato dalle casse sociali l’importo di un milione trecentomila Euro, mediante emissione sui conti della società di assegni intestati a sé e alla moglie, (ii) qualificando la cessione di quote quale negozio con funzione di garanzia, denotata dal diritto dell’attore di riacquistare le partecipazioni cedute una volta che fosse stata coperta la propria esposizione debitoria nei confronti dell’interveniente e (iii) chiedendo comunque, in via riconvenzionale, la restituzione dell’importo indebitamente prelevato dai conti di Horion S.r.l.</para><para style="TESTOCOMM">A seguito del deposito delle memorie <i>ex</i> art. 183, comma 6, c.p.c., è intervenuta in giudizio Quattroeffe S.r.l., assumendosi creditrice dell’attore e, pertanto, aderendo alle conclusioni rassegnate da G.M.P. Oltre a quanto già allegato dall’attore, peraltro, Quattroeffe, in sede di intervento, ha prospettato la nullità, rilevabile d’ufficio, della cessione di quote per violazione del divieto di patto commissorio.</para><para style="TESTOCOMM">Sul punto, i convenuti (riportandosi a un ben noto orientamento di legittimità) hanno eccepito l’inammissibilità dell’intervento adesivo di Quattroeffe e la non rilevabilità d’ufficio della nullità derivante dalla violazione del divieto di patto commissorio, e ciò in quanto, diversamente opinando, la sentenza incorrerebbe nel vizio di ultra petizione.</para><para style="TESTOCOMM">Il Collegio:</para><para style="TESTOCOMM">- ritenuto che l’intervento di Quattroeffe sia effettivamente inammissibile, posto che l’interesse al medesimo sotteso è da qualificarsi come interesse di mero fatto di per sé inidoneo a consentire l’intervento in causa <i>ad adiuvandum</i>;</para><para style="TESTOCOMM">- che comunque la nullità <i>ex</i> art. 2744 c.c. deve ritenersi rilevabile d’ufficio posto che anche le domande di annullamento presuppongono l’assenza di motivi di nullità, di tal che il Giudice chiamato a decidere sull’annullabilità di un contratto ben può rilevarne, in via incidentale, la nullità;</para><para style="TESTOCOMM">- che, nel caso di specie, la torsione illecita della causa tipica dell’atto di cessione è ricavabile da una serie di elementi, e, in particolare, (i) dalla stessa interpretazione data dai convenuti del contratto quale negozio con funzione di garanzia, (ii) dall’assenza del pagamento di qualsiasi corrispettivo, (iii) dall’espressa pattuizione della facoltà di riacquistare le quote in capo al cedente una volta che fosse stato saldato il debito nei confronti di Horion S.r.l. e (iv) dalla qualità delle parti contraenti, in particolare dei convenuti, che, essendo soci di Horion S.r.l., avevano un interesse diretto affinché l’attore restituisse quanto indebitamente prelevato;</para><para style="TESTOCOMM">- che il patto commissorio è ravvisabile anche rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora scaturisca un assetto di interessi complessivo tale da far ritenere che il meccanismo negoziale attraverso il quale deve compiersi il trasferimento di un bene del debitore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia. E ciò a prescindere dall’identità dei soggetti che hanno stipulato i negozi collegati, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza,</para><para style="TESTOCOMM">- ritenuta, inoltre, fondata la domanda riconvenzionale spiegata da Horion S.r.l.,</para><para style="TESTOCOMM">in accoglimento della domanda attorea accerta la nullità del contratto di cessione di quote e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l’attore al pagamento in favore di Horion S.r.l. dell’importo di un milione trecentomila Euro.</para><para style="TESTOCOMM"><b>Quanto alla prima massima non si sono rinvenuti precedenti perfettamente in termini.</b></para><para style="TESTOCOMM"><b>In senso conforme alla seconda e alla terza massima si vedano le pronunce di legittimità Cass. 21 luglio 2004, n. 13580, in <i>Diritto &apos; Giustizia</i> 2004, 41, 19, Cass. 19 maggio 2004, n. 9466 in <i>Giust. civ. Massimario</i> 2004 e per il merito Trib. Napoli 10 gennaio 2006, in <i>Giur. merito</i> 2006, 12, 2600.</b></para><para style="TESTOCOMM"><b>Circa la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto stipulato in violazione del divieto di patto commissorio qualora l’attore abbia proposto una domanda che non implichi la declaratoria di nullità del contratto si veda Trib. Bergamo 21 luglio 2003, in <i>Giur. it.</i> 2003, 2279. Più in generale, si veda la pronuncia a sezioni unite citata dalla sentenza massimata e posta a fondamento della relativa decisione, Cass., sez. un., 4 settembre 2012, n. 14828, in <i>Foro it</i>. 2013, 4, I, 1238.</b></para><para style="OCCH">Intermediazione finanziaria</para><para style="TITART">Conflitto di interessi nelle operazioni di collocamento di strumenti finanziari presso il pubblico</para><para style="ESTREMO">@ Tribunale di Milano 12 novembre 2013 - Dott.ssa Cosentini - N.L. c. I.S.</para><para style="ARGOMENTI"><i>Intermediazione finanziaria - Operazioni in conflitto di interessi - Inadempimento dell’intermediario - Risarcimento del danno</i></para><para style="RIF"><i>(Cod. civ. art. 1218; Del Consob n. 11522/98, art. 27)</i></para><para style="MASSIMA"><b>Integra un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 27 Delibera Consob n. 11522/98 l’attività dell’intermediario che venda o distribuisca tra i suoi clienti titoli di futura emissione (c.d. <i>grey market</i>), del cui collocamento si stia facendo carico una società facente parte dello stesso gruppo societario cui detto intermediario appartiene.</b></para><para style="TESTOCOMM">Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore ha convenuto in giudizio la Banca lamentando, in capo alla stessa, plurime violazioni del T.U.F. e del Regolamento Intermediari in relazione a un’operazione di acquisto di obbligazioni di Finmek Intl. 7%, effettuata al prezzo di Euro 10.029,33. </para><para style="TESTOCOMM">N.L. ha dedotto, fra l’altro, l’assenza di avvertimento circa il conflitto di interessi dell’intermediaria, appartenente allo stesso gruppo cui apparteneva la collocatrice C. Sim e che, prima ancora dell’emissione del titolo, lo smobilizzava sulla clientela <i>retail</i>, riversandone sul cliente il rischio, così rientrando in parte dalla forte esposizione creditoria della stessa nei confronti di Finmek.</para><para style="TESTOCOMM">Tale impostazione viene condivisa dal Giudice.</para><para style="TESTOCOMM">È, invero, incontestato che il collocamento del titolo Finmek avveniva ad opera di C., banca d’affari del Gruppo I. Ciò è sufficiente per affermare che, se da un lato non presentava di per sé alcuna illiceità l’operazione di vendita delle obbligazioni avvenuta prima della loro emissione (nella c.d. fase di <i>grey market</i>) trattandosi di bene futuro che l’alienante si sarebbe procurato, dall’altro sussisteva un conflitto di interesse tra Banca e cliente, per l’interesse se non altro indiretto che poteva avere Banca I. a proporre e diffondere tra i suoi clienti il titolo del cui collocamento si stava facendo carico azienda del suo gruppo, interesse ritenuto <i>ex lege</i> per ciò solo confliggente con l’interesse del cliente ad avere notizie trasparenti e imparziali sulle caratteristiche del prodotto.</para><para style="TESTOCOMM">L’assenza di alcuna informazione in proposito da parte della banca integra un inadempimento degli obblighi di cui all’art. 27 Delibera Consob 11522/98, e, per l’effetto, comporta l’obbligo dell’intermediario di risarcire all’attore l’importo di Euro 8.804,33.</para><para style="TESTOCOMM"><b>In senso conforme alla massima, si veda Trib. Milano 7 luglio 2010, in <i>Banca borsa tit. cred.</i> 2012, 1, II, 104 nonché Trib. Milano 3 giugno 2008, in <i>JurisData</i> 2008.</b></para><para style="OCCH">Società a responsabilità limitata</para><para style="TITART">Affitto di ramo d’azienda concluso da amministratore di s.r.l. in conflitto di interessi nonché privo di autorizzazione assembleare <i>ex </i>art. 2479, II comma, n. 5)</para><para style="ESTREMO">@ Tribunale di Verona 16 dicembre 2013 - Dott. Vaccari - Carpe Diem s.r.l. c. Four Season Gestioni s.r.l.</para><para style="ARGOMENTI"><i>Società - Società a responsabilità limitata - Operazioni in conflitto di interessi - Autorizzazioni assembleari - Potere di rappresentanza - Limitazioni - Sequestro giudiziario - Affitto di ramo d’azienda.</i></para><para style="RIF"><i>(Cod. civ. artt. 2475 bis, 2475 ter, 2479; Cod. proc. civ. artt. 669 bis, 670)</i></para><para style="MASSIMA"><b>La verificazione di un danno al patrimonio sociale non è un requisito necessario dell’azione di annullamento prevista dall’art. 2475 <i>ter</i>, primo comma, c.c. - come di quella dettata <i>ex</i> art. 1394 c.c. - essendo invece sufficiente la condizione che la situazione di conflittualità tra gli interessi dell’amministratore e quelli della società sia anche solo potenzialmente idonea a cagionare danno a quest’ultima.</b></para><para style="TESTOCOMM">La società ricorrente domanda al Giudice il sequestro giudiziario del ramo di azienda, costituito da un hotel con servizio bar, oggetto del contratto con il quale il 13 settembre 2013 l’allora amministratrice della società, C. R. - poi revocata da tale carica con successiva delibera assembleare del 21 ottobre 2013 - lo ha concesso in locazione alla società resistente, costituita solo in data 2 settembre 2013 e il cui amministratore unico è il nipote (figlio del fratello) della stessa C. R.</para><para style="TESTOCOMM">La domanda cautelare è effettuata prospettando due distinte, e tra loro alternative, domande di merito, entrambe caducatorie del succitato contratto di affitto di ramo d’azienda:</para><para style="TESTOCOMM">- la prima domanda avente ad oggetto l’accertamento della nullità del predetto contratto, in quanto concluso senza una preventiva delibera sociale, e quindi in contrasto con il disposto dell’art. 2479, comma 2 n. 5, c.c. e con la corrispondente previsione statutaria;</para><para style="TESTOCOMM">- la seconda invece diretta ad ottenere l’annullamento del contratto, in quanto concluso dall’allora amministratrice in una situazione di conflitto di interessi e quindi in violazione dell’art. 2475<i> ter</i> primo comma c.c.</para><para style="TESTOCOMM">Il giudice, dopo aver escluso la sussistenza del <i>fumus boni iuris</i> con riferimento al primo dei suddetti profili caducatori, per non aver il ricorrente allegato, né tantomeno dimostrato, nemmeno nella fase a contraddittorio integrato, che la resistente abbia agito nella consapevolezza di arrecarle danno, così come invece richiesto dall’art. 2475 <i>bis</i>, secondo comma, c.c., riconosce la sussistenza del <i>fumus boni iuris</i>, relativamente alla richiesta di annullamento del contratto di affitto di azienda poiché in conflitto di interessi, ritenendo sufficientemente indicative della volontà di C. R. di perseguire interessi propri incompatibili con quelli sociali sia il legame familiare tra di essa e il legale rappresentante (nonché i soci) della società resistente, sia le condizioni di affitto convenute tra le parti.</para><para style="TESTOCOMM">In particolare - condividendo quell’orientamento secondo cui la verificazione di un danno al patrimonio sociale non è requisito necessario dell’azione di annullamento dell’art. 2475 <i>ter</i> primo comma c.c., essendo invece sufficiente la sola condizione che la situazione di conflittualità tra gli interessi dell’amministratore e quelli della società sia anche solo potenzialmente idonea a cagionare danno ad essa - riconosceva la potenzialità lesiva del contratto di affitto del ramo d’azienda dalla conseguente privazione della possibilità di gestire direttamente il proprio principale <i>asset</i> per un ampio periodo di tempo (il contratto avendo durata fino al 31 dicembre 2025 e prevedendo la possibilità di rinnovo tacito per altre dodici annualità e la facoltà di recesso anticipato per il solo affittuario).</para><para style="TESTOCOMM">Per tali motivi il Giudice Delegato autorizza, confermando il decreto precedentemente emesso <i>inaudita altera parte</i>, il sequestro giudiziario del ramo d’azienda oggetto del contratto di affitto contestato.</para><para style="TESTOCOMM"><b>In senso conforme alla massima, si vedano Cass. 19 settembre 1992, n. 10749 e Cass. 7 dicembre 1999, n. 13708 in <i>www.pluris-cedam.utetgiuridica.it</i></b></para><para style="TESTOCOMM"/><footnote id="1"><para><span style="footnote reference"><super>*</super></span> Il testo integrale delle sentenze è disponibile su www.ipsoa.it/lesocietà.</para></footnote></document> '; $string = preg_replace('#<i>(.+)([\s]+)</i>#', '<i>\1&#xA0;</i>', $string); echo $string;

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